(CODICE CIVILE-art. 2831)
                             Art. 2831. 
 
   (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore). 
 
  Le obbligazioni risultanti dai titoli  all'ordine  o  al  portatore
possono essere garantite con ipoteca. 
 
  Per i titoli all'ordine l'ipoteca e' iscritta a favore dell'attuale
possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi  non  sono
tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843. 
 
  Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli  obbligazionisti
e' iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di
emissione, della serie, del numero e del  valore  delle  obbligazioni
emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato  il  nome  del
rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per
l'annotazione  deve  presentarsi  copia  della  deliberazione  o  del
provvedimento giudiziale di nomina.