(CODICE CIVILE-art. 2832)
                             Art. 2832. 
 
           (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie). 
 
  L'ipoteca legale spettante alla moglie  deve  essere  iscritta  nel
termine di venti giorni a  cura  del  marito  e  del  notaio  che  ha
ricevuto l'atto di costituzione della dote. 
 
  Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni,  il  notaio
deve  far  dichiarare  dal  marito  la  situazione  dei  beni  a  lui
appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'art. 2826. 
 
  L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta,  oltre  che
dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.