(CODICE CIVILE-art. 2834)
                             Art. 2834. 
 
 (Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente). 
 
  Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere  un  atto
di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio,  sotto  pena
dei  danni,  l'ipoteca  legale  che   spetta   all'alienante   o   al
condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che  gli
sia  presentato  un  atto  pubblico  o  una  scrittura  privata   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti
che gli obblighi sono stati adempiuti o  che  vi  e'  stata  rinunzia
all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.