Art. 2836. (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza). Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. Se non e' stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669.