(CODICE CIVILE-art. 2836)
                             Art. 2836. 
 
         (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza). 
 
  Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico  ricevuto
nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale  ad
essa parificato, si deve presentare copia del titolo. 
 
  Se non e' stata ancora pagata l'imposta di registro,  si  osservano
le disposizioni dell'art. 2669.