(CODICE CIVILE-art. 2838)
                             Art. 2838. 
 
              (Somma per cui l'iscrizione e' eseguita). 
 
  Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli  atti  in
base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa  e'
determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione. 
 
  Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella  enunciata  nella
nota vi sia  divergenza,  l'iscrizione  ha  efficacia  per  la  somma
minore.