Art. 2839. (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca). Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. Uno degli originali puo' essere steso in calce al titolo. La nota deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, nonche' il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento; 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari; 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa; 5) gli interessi e le annualita' che il credito produce; 6) il tempo della esigibilita'; 7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.