(CODICE CIVILE-art. 2839)
                             Art. 2839. 
 
             (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca). 
 
  Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi  il  titolo  costitutivo
insieme  con  una  nota  sottoscritta  dal  richiedente   in   doppio
originale. Uno degli originali puo' essere steso in calce al titolo. 
 
  La nota deve indicare: 
  1) il cognome e il nome, il nome del padre, nonche' il domicilio  o
la residenza e la professione del creditore e del debitore. 
  Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si  devono  osservare
le norme dell'art. 2831.  Per  le  obbligazioni  all'ordine  si  deve
inoltre esibire  il  titolo  al  conservatore,  il  quale  vi  annota
l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al  portatore
si deve presentare copia  dell'atto  di  emissione  e  del  piano  di
ammortamento; 
  2) il domicilio  eletto  dal  creditore  nella  circoscrizione  del
tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari; 
  3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale  che  lo
ha ricevuto o autenticato; 
  4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa; 
  5) gli interessi e le annualita' che il credito produce; 
  6) il tempo della esigibilita'; 
  7) la natura e la situazione dei beni gravati, con  le  indicazioni
prescritte dall'art. 2826.