(CODICE CIVILE-art. 2840)
                             Art. 2840. 
 
                   (Certificato dell'iscrizione). 
 
  Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce  al  richiedente
uno degli originali della nota, certificando, in calce  al  medesimo,
la data e il numero d'ordine dell'iscrizione. 
 
  I titoli consegnati al conservatore sono custoditi  secondo  quanto
e' disposto dall'art. 2664.