(CODICE CIVILE-art. 2841)
                             Art. 2841. 
 
         (Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note). 
 
  L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo,
in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non  nuoce  alla
validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla  persona
del creditore o del debitore  o  sull'ammontare  del  credito  ovvero
sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione
ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati. 
 
  Nel caso di altre omissioni o  inesattezze,  si  puo'  ordinare  la
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.