(CODICE CIVILE-art. 2842)
                             Art. 2842. 
 
                 (Variazione del domicilio eletto). 
 
  E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede  o
avente  causa  di  variare  il  domicilio   eletto   nell'iscrizione,
sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. 
 
  Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in  margine  o
in calce all'iscrizione. 
 
  La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve  risultare
da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve  rimanere  depositata
nell'ufficio del conservatore.