(CODICE CIVILE-art. 2845)
                             Art. 2845. 
 
(Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al
                             portatore). 
 
  Se l'iscrizione e' presa  per  obbligazioni  risultanti  da  titoli
all'ordine,  le  citazioni  e  notificazioni  previste  dall'articolo
precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione  a
norma degli articoli 2831 e 2839,  salvo  che  dai  registri  risulti
l'annotazione a favore di un possessore successivo. 
 
  Se si tratta di  obbligazioni  al  portatore,  le  citazioni  e  le
notificazioni   devono   essere   fatte   al   rappresentante   degli
obbligazionisti il cui nome e' annotato in margine all'iscrizione. Le
citazioni e le notificazioni  devono  essere  iscritte  nel  registro
delle imprese e pubblicate per estratto  in  un  giornale  quotidiano
designato dall'autorita' giudiziaria. 
 
  Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non
e'  stato  annotato  in  margine  all'iscrizione   dell'ipoteca,   le
citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un  curatore
da nominarsi dall'autorita' giudiziaria. Il  decreto  di  nomina  del
curatore deve essere pubblicato con le modalita' prescritte nel comma
precedente.