(CODICE CIVILE-art. 2846)
                             Art. 2846. 
 
                        (Spese d'iscrizione). 
 
  Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del  debitore,  se
non  vi  e'  patto  contrario,  ma  devono  essere   anticipate   dal
richiedente.