(CODICE CIVILE-art. 2847)
                             Art. 2847. 
 
              (Durata dell'efficacia dell'iscrizione). 
 
  L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non  e'  rinnovata  prima  che  scada
detto termine.