(CODICE CIVILE-art. 2848)
                             Art. 2848. 
 
                  (Nuova iscrizione dell'ipoteca). 
 
  Nonostante  il   decorso   del   termine   indicato   dall'articolo
precedente, il creditore puo' procedere a nuova  iscrizione;  in  tal
caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. 
 
  La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.