(CODICE CIVILE-art. 2850)
                             Art. 2850. 
 
                  (Formalita' per la rinnovazione). 
 
  Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore  una  nota
in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in
cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria. 
 
  In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente. 
 
  Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.