(CODICE CIVILE-art. 2851)
                             Art. 2851. 
 
  (Rinnovazione rispetto  a  beni  trasferiti  agli  eredi  o  aventi
causa). 
 
 
  Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai
registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi
aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche  nei  confronti
degli eredi o aventi causa e la nota deve  contenere  le  indicazioni
stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.