Articolo 253 
                        Poteri organizzatori 
 
1. L'organo straordinario di liquidazione  ha  potere  di  accesso  a
tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il  personale  ed  i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 
 
2. L'ente  locale  e'  tenuto  a  fornire,  a  richiesta  dell'organo
straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature  nonche'
il personale necessario. 
 
3. Organo straordinario di liquidazione puo'  auto  organizzarsi,  e,
per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire  consulenze  e
attrezzature le quali,  al  termine  dell'attivita'  di  ripiano  dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.