Articolo 253
Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a
tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo
straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.