Art. 120
                             (Sinistri)

   1.  L'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure  e  le  modalita'  di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti  nel  settore  delle  assicurazioni  obbligatorie  per  i
veicoli  a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di
accesso  alle  informazioni  raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari  e  per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di  prevenzione  e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
   2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei  dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
   3.  Per  quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  dell'articolo  2,  comma 5-quater, del decreto-legge 28
marzo  2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 120:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  2  del  decreto  legge
          28 marzo   2000,   n.  70  («Disposizioni  urgenti  per  il
          contenimento  delle  spinte inflazionistiche»), convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  26 maggio 2000, n. l 37,
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
              «Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
          settore assicurativo). - 1. (Omissis).
              2.  Per  i  contratti  dell'assicurazione  obbligatoria
          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto nelle
          formule  tariffarie  che prevedono variazioni del premio in
          relazione  al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
          assicurazione  non  possono  applicare  nessun  aumento  di
          tariffa  ai  contraenti  a  carico  dei quali non risultino
          nell'ultimo  periodo di osservazione sinistri provocati dai
          conducenti, Per i contratti stipulati entro un anno da tale
          data  nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
          premio  in  relazione  al verificarsi o meno di sinistri si
          applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
              2-bis.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,   anche   ai   contratti   di   assicurazione  per
          autoveicoli,  ciclomotori e motocicli relativi alle formule
          tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
          n. 990, nonche' al contratti offerti per telefono o per via
          telematica  e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
          o  disdettati  dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
          assicuratore.
              3.  Le  imprese di assicurazione non possono modificare
          il  numero  delle  classi  di  merito,  i  coefficienti  di
          determinazione  del  premio,  nonche'  le  relative  regole
          evolutive  delle  proprie  formule tariffarie che prevedono
          variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
          sinistri,  per  il periodo di un anno dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
              4. (Omissis).
              5.  Cessati  gli  effetti  delle disposizioni di cui ai
          commi  2  e  3,  in  caso  di incrementi tariffari, esclusi
          quelli  connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
          varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
          inflazione,   l'assicurato   puo'  risolvere  il  contratto
          mediante  comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
          avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
          sede  dell'impresa  o  all'agenzia presso la quale e' stata
          stipulata  la  polizza.  In  questo  caso  non si applica a
          favore  dell'assicurato  il  termine di tolleranza previsto
          dall'art. l 90 l, secondo comma, del codice civile.
              5-bis.  L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
          private  e  di  interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini
          dell'osservanza,  da  parte delle imprese di assicurazione,
          di quanto disposto dal presente articolo.
              5-ter. (Omissis).
              5-quater.  Allo  scopo  di  rendere  piu'  efficace  la
          prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
          settore  delle  assicurazioni  obbligatorie per i veicoli a
          motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
          una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
          pienamente   operativa   la  banca  dati  a  decorrere  dal
          1° gennaio  2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta
          a  comunicare  all'ISVAP  i dati riguardanti i sinistri dei
          propri  assicurati,  secondo  apposite  modalita' stabilite
          dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
          di   assicurazione   che   operano   nel  territorio  della
          Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
          regime  di  stabilimento  sono  richiesti  dall'ISVAP  alle
          rispettive  autorita'  di  controllo  dei vari Stati membri
          dell'Unione  europea.  I costi di gestione della banca dati
          sono  ripartiti  tra  le compagnie di assicurazione con gli
          stessi  criteri  di  ripartizione  dei  costi  di vigilanza
          dell'ISVAP.
              5-quater   1.   Le   procedure   e   le   modalita'  di
          funzionamento  della  banca  dati  di cui al comma 5-quater
          sono  definite  con  provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale.
              5-quinquies.    L'inosservanza    degli   obblighi   di
          comunicazione   all'ISVAP   dei   dati  richiesti  comporta
          l'applicazione  delle  seguenti sanzioni amministrative: a)
          da  lire  due milioni a lire sei milioni in caso di mancato
          invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in
          caso  di  ritardo  o  incompletezza  dei  dati  inviati. Le
          predette  sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci
          per  cento,  in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
          dei suddetti obblighi.».