Art. 113
                              Dichiarazioni
    1.  La  dichiarazione  prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene
luogo della licenza di esercizio.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di  cui al comma 1 sia
presentata  da  piu'  soggetti,  deve  essere designato tra questi il
rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.