Art. 119
                     Requisiti delle apparecchiature
    1.  Le  apparecchiature  impiegate  per  le attivita' di cui agli
articoli  104  e  105,  se non disciplinate dal decreto legislativo 9
maggio  2001,  n.  269,  devono  essere  rispondenti  alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza
elettrica  e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
 
          Nota all'art. 119:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.