Art. 123
                             Sperimentazione
    1.   E'   consentita   la   sperimentazione   di   sistemi  e  di
apparecchiature    di   radiocomunicazione,   previa   autorizzazione
temporanea,    che    consegue   alla   presentazione   di   apposita
dichiarazione.  L'autorizzazione  temporanea  ha validita' massima di
centottanta  giorni,  rinnovabile  previa  presentazione di ulteriore
dichiarazione  al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della
scadenza,  il  quale  si  riserva di valutare le motivazioni addotte,
anche  sulla  base  dei  risultati  conseguiti,  entro quarantacinque
giorni da tale presentazione.