Art. 125
                 Licenze ed autorizzazioni preesistenti
    1.   Le   licenze   individuali   e  le  autorizzazioni  generali
preesistenti   in   materia   di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente
Titolo.