Art. 100 
                      Relazione sulla gestione 
 
  1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da  una  relazione
degli amministratori sulla situazione complessiva  delle  imprese  in
esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo  insieme  e  nei
vari settori, con particolare riguardo ai costi,  ai  ricavi  e  agli
investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano: 
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi  prodotti  immessi
sul mercato; 
b) il numero e il valore nominale delle azioni o  quote  dell'impresa
   controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per
   il tramite di societa' fiduciarie o per  interposta  persona,  con
   l'indicazione della quota di capitale corrispondente; 
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare  riguardo
   allo sviluppo  del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento  dei
   sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme
   riassicurative; 
d) i fatti di rilievo  avvenuti  dopo  la  data  di  riferimento  del
bilancio consolidato.