Art. 95. 
 
                          Imprese obbligate 
 
  1. Le imprese di assicurazione e  di  riassicurazione  aventi  sede
legale nel territorio della Repubblica e  le  sedi  secondarie  delle
imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o
piu' societa', redigono  il  bilancio  consolidato  conformemente  ai
principi contabili internazionali. 
  2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese  di  partecipazione
assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di
una o piu' imprese di  assicurazione  o  di  riassicurazione  ovunque
costituite. 
  3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio  consolidato
sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. 
 
          Nota all'art. 95: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del   decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127. 
              «Art. 26  (Imprese  controllate).  -  1.  Agli  effetti
          dell'art. 25 sono considerate  imprese  controllate  quelle
          indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art.  2359
          del codice civile. 
              2. Agli stessi effetti sono in  ogni  caso  considerate
          controllate: 
                a) le imprese su  cui  un'altra  ha  il  diritto,  in
          virtu' di un contratto o di  una  clausola  statutaria,  di
          esercitare  un'influenza   dominante,   quando   la   legge
          applicabile consenta tali contratti o clausole; 
                b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
          altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
          voto. 
              3. Ai fini dell'applicazione del  comma  precedente  si
          considerano  anche   i   diritti   spettanti   a   societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persone  interposte;
          non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.».