Art. 96. 
 
                         Direzione unitaria 
 
  1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato  sussiste  anche
nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese  di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2,  tra  le
quali non esistano le relazioni di  cui  all'articolo  95,  comma  3,
operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di
una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i  loro  organi  di
amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese  puo'  concretizzarsi  anche  in
legami importanti e durevoli di riassicurazione. 
  2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese  di  cui  al  comma  1
quelle  sottoposte  alla  direzione  unitaria  di  uno  dei  seguenti
soggetti controllanti: 
    a) un'impresa  o  un  ente,  costituito  in  Italia,  diverso  da
un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una  societa'
di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2; 
    b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato,  salvo  che
non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97; 
    c) una persona fisica. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  e'  tenuta  alla  redazione  del
bilancio consolidato l'impresa  che,  in  base  ai  dati  dell'ultimo
bilancio d'esercizio approvato,  presenta  l'ammontare  maggiore  del
totale dell'attivo. 
  4.  L'impresa  soggetta  all'obbligo  di  redazione  del   bilancio
consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria  ai  sensi
dei commi 1 e 2 e' tenuta alla  redazione  del  bilancio  consolidato
esclusivamente in base al  comma  3,  quando  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a)  l'impresa  non  ha   emesso   titoli   quotati   in   mercati
regolamentati; 
    b) la redazione del bilancio consolidato non e' richiesta  almeno
sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio  da  tanti   soci   che
rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. 
  5. In caso  di  esonero  dall'obbligo  di  redazione  del  bilancio
consolidato ai sensi  del  comma  4,  le  ragioni  dell'esonero  sono
indicate nella nota integrativa  al  bilancio  d'esercizio.  La  nota
integrativa indica altresi' la denominazione e la  sede  dell'impresa
che redige il bilancio consolidato ai sensi  del  presente  articolo.
Copia dello stesso,  della  relazione  sulla  gestione  e  di  quella
dell'organo  di  controllo  sono  depositati  presso  l'ufficio   del
registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede  dell'impresa
esonerata. 
  6. Restano salve le disposizioni relative alle societa'  che  hanno
emesso titoli quotati in mercati regolamentati.