Art. 97. 
 
                  Esonero dall'obbligo di redazione 
 
  1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei
confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2,  a  loro
volta controllate direttamente  o  indirettamente  da  altra  impresa
tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del  presente
titolo  ovvero  da  un'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
costituita in un altro Stato membro. 
  2. L'esonero e' subordinato alle seguenti circostanze: 
    a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli  quotati  in
mercati regolamentati; 
    b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per
cento delle  azioni  o  quote  dell'impresa  controllata  ovvero,  in
difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato
non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio  da
tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; 
    c) che l'impresa controllata e le imprese da  questa  controllate
da includere nel consolidamento ai sensi del  presente  titolo  siano
incluse nel bilancio consolidato della controllante; 
    d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di  uno  Stato
membro, rediga e  sottoponga  a  controllo  il  bilancio  consolidato
conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 
  3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa  al
bilancio  di  esercizio.  La  nota  integrativa  indica  altresi'  la
denominazione  e  la  sede  dell'impresa  che  redige   il   bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo. Una  copia  del  bilancio
della controllante,  della  relazione  sulla  gestione  e  di  quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana,  e'  depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la  sede
dell'impresa controllata.