Art. 98. 
 
         Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza 
 
  1. L'ISVAP individua, con regolamento, i  soggetti  non  sottoposti
agli obblighi di redazione del bilancio  consolidato  previsti  dagli
articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza,  a
redigere il bilancio consolidato.