Art. 99. 
 
                         Data di riferimento 
 
  1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con  la
data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa  controllante
obbligata alla redazione. Nel caso  quest'ultima  sia  un'impresa  di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la  data
di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio  delle
imprese assicurative controllate.