Art. 239. 
                             Transazione 
 
  1. Anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di
accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie  relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile. 
  2.  Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici   e   per   gli   enti
aggiudicatori, se l'importo di cio' che detti  soggetti  concedono  o
rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e'
necessario il parere dell'avvocatura che difende il  soggetto  o,  in
mancanza, del funzionario piu' elevato in grado,  competente  per  il
contenzioso. 
  3.  Il  dirigente   competente,   sentito   il   responsabile   del
procedimento,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal
soggetto  aggiudicatario,  ovvero  puo'  formulare  una  proposta  di
transazione  al  soggetto  aggiudicatario,   previa   audizione   del
medesimo. 
  4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.