Art. 240. 
                           Accordo bonario 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis,
legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della  Repubblica
                            n. 554/1999) 
 
  1. Per  i  lavori  pubblici  di  cui  alla  parte  II  affidati  da
amministrazioni aggiudicatrici  ed  enti  aggiudicatori,  ovvero  dai
concessionari, qualora  a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve  sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare  in
misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al  dieci  per  cento
dell'importo contrattuale,  si  applicano  i  procedimenti  volti  al
raggiungimento di  un  accordo  bonario,  disciplinati  dal  presente
articolo. 
  2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte  fino  al
momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta
quando le riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 
  3.  Il  direttore  dei  lavori  da'  immediata   comunicazione   al
responsabile del procedimento  delle  riserve  di  cui  al  comma  1,
trasmettendo nel piu' breve  tempo  possibile  la  propria  relazione
riservata. 
  4. Il responsabile del procedimento valuta  l'ammissibilita'  e  la
non manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini  dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore. 
  5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o  superiore  a
dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento  promuove  la
costituzione di apposita commissione, affinche' formuli, acquisita la
relazione riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
dell'organo di  collaudo,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione
dell'ultima delle riserve di cui al comma  1,  proposta  motivata  di
accordo bonario. 
  6.  Nei  contratti  di  cui  al  comma  5,  il   responsabile   del
procedimento   promuove   la    costituzione    della    commissione,
indipendentemente dall'importo  economico  delle  riserve  ancora  da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso  del  certificato  di
collaudo o di  regolare  esecuzione.  In  tale  ipotesi  la  proposta
motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni da detto
ricevimento. 
  7. La promozione della  costituzione  della  commissione  ha  luogo
mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore
dei lavori  di  cui  al  comma  3,  da  parte  del  responsabile  del
procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a  nominare  il
proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza. 
  8. La commissione e' formata da tre  componenti  aventi  competenza
specifica in relazione all'oggetto del contratto,  per  i  quali  non
ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51  codice  di
procedura civile o una incompatibilita' ai sensi  dell'articolo  241,
comma  6,  nominati,  rispettivamente,  uno  dal   responsabile   del
procedimento, uno dal soggetto che ha  formulato  le  riserve,  e  il
terzo,   di   comune   accordo,   dai   componenti   gia'   nominati,
contestualmente all'accettazione  congiunta  del  relativo  incarico,
entro dieci giorni dalla nomina.  Il  responsabile  del  procedimento
designa   il   componente   di   propria    competenza    nell'ambito
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente  aggiudicatore  o  di
altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 
  9. In caso di mancato accordo entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede,  su  istanza
della parte piu' diligente, il presidente  del  tribunale  del  luogo
dove e' stato stipulato il contratto. 
  10. Gli oneri connessi ai compensi  da  riconoscere  ai  commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli  interventi.  I
compensi  spettanti  a  ciascun   membro   della   commissione   sono
determinati dalle amministrazioni e dagli  enti  aggiudicatori  nella
misura massima  del  50%  dei  corrispettivi  minimi  previsti  dalla
tariffa allegata al decreto ministeriale 2  dicembre  2000,  n.  398,
oltre al rimborso delle spese documentate. 
  11. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni  vincolanti,  perfezionando,  per  conto  delle
stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in  tale  ipotesi
non si applicano il comma 12 e il comma 17.  Le  parti  nell'atto  di
conferimento possono  riservarsi,  prima  del  perfezionamento  delle
decisioni, la facolta' di  acquisire  eventuali  pareri  necessari  o
opportuni. 
  12.  Sulla  proposta  si  pronunciano,  entro  trenta  giorni   dal
ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile
del procedimento, il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  e  i
soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle  forme  previste  dal
proprio  ordinamento  e  acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri
occorrenti o ritenuti necessari. 
  13. Quando il soggetto che ha formulato  le  riserve  non  provveda
alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti  giorni
dalla richiesta del responsabile del  procedimento,  la  proposta  di
accordo bonario  e'  formulata  dal  responsabile  del  procedimento,
acquisita la relazione riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove
costituito, dell'organo di  collaudo,  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del termine assegnato all'altra  parte  per  la  nomina  del
componente della commissione. Si applica il comma 12. 
  14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore  a  dieci
milioni di euro, la  costituzione  della  commissione  da  parte  del
responsabile del procedimento e' facoltativa e  il  responsabile  del
procedimento puo' essere componente della  commissione  medesima.  La
costituzione della commissione e' altresi' promossa dal  responsabile
del  procedimento,  indipendentemente  dall'importo  economico  delle
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione  e
al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. 
  15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore  a  dieci
milioni di euro in cui  non  venga  promossa  la  costituzione  della
commissione,  la  proposta  di  accordo  bonario  e'  formulata   dal
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si  applica  il
comma 12. 
  16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta
di accordo bonario, di cui al comma 12 e  al  comma  13,  puo'  farsi
luogo ad arbitrato. 
  17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto  verbale  a  cura
del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 
  18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui  al  comma
17 hanno natura di transazione. 
  19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 
  20.  Le  dichiarazioni  e  gli  atti  del  procedimento  non   sono
vincolanti  per  le  parti  in   caso   di   mancata   sottoscrizione
dell'accordo bonario. 
  21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo  141  senza
che sia stato effettuato il  collaudo  o  emesso  il  certificato  di
regolare esecuzione dei  lavori,  il  soggetto  che  ha  iscritto  le
riserve puo' notificare al responsabile del procedimento istanza  per
l'avvio dei procedimenti  di  accordo  bonario  di  cui  al  presente
articolo. 
  22. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai contratti  pubblici  relativi  a  servizi  e  a
forniture nei settori  ordinari,  nonche'  ai  contratti  di  lavori,
servizi,  forniture  nei  settori  speciali,  qualora  a  seguito  di
contestazioni  dell'esecutore   del   contratto,   verbalizzate   nei
documenti  contabili,  l'importo  economico   controverso   sia   non
inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente  stipulato.
Le  competenze  del  direttore  dei  lavori  spettano  al   direttore
dell'esecuzione del contratto.