Art. 241 
                              Arbitrato 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72,  direttiva  2004/17;  art.  32,
legge n. 109/1994; articoli 150 151,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n.  205/2000;  decreto
ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo  n.  190/2002;
art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv.
  nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005) 
 
  1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,   forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle  conseguenti  al
mancato raggiungimento dell'accordo  bonario  previsto  dall'articolo
240, possono essere deferite ad arbitri. 
  2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice  di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 
  3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. 
  4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto  di
resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria  competenza  tra
soggetti  di  particolare  esperienza  nella  materia   oggetto   del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. 
  5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su
loro mandato dagli arbitri di  parte,  tra  soggetti  di  particolare
esperienza nella materia oggetto del  contratto  cui  l'arbitrato  si
riferisce. 
  6. In aggiunta  ai  casi  di  astensione  previsti  dal  codice  di
procedura civile, non possono  essere  nominati  arbitri  coloro  che
abbiano compilato il progetto  o  dato  parere  su  di  esso,  ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi,  le  forniture
cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi  modo
abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie
stesse. 
  7. Presso l'Autorita'  e'  istituita  la  camera  arbitrale  per  i
contratti   pubblici   relativi   a   lavori,   servizi,   forniture,
disciplinata dall'articolo 242. 
  8.  Nei  giudizi  arbitrali  regolati  dal  presente  codice   sono
ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice  di  procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 
  9. Il lodo si ha per pronunziato con  il  suo  deposito  presso  la
camera arbitrale per i contratti pubblici. 
  10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e'  effettuato,
entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura  del
segretario del collegio in tanti  originali  quante  sono  le  parti,
oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini  della
esecutivita'  del  lodo,  la  disciplina  contenuta  nel  codice   di
procedura civile. 
  11. All'atto del deposito del lodo va  corrisposta,  a  cura  degli
arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore  della  relativa
controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'. 
  12. Il collegio arbitrale determina il  valore  della  controversia
con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2  dicembre  2000,
n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di
liquidazione  del  compenso  e  delle  spese  arbitrali  nonche'  del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica  costituisce  titolo
esecutivo. 
  13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli  onorari
e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i  criteri
dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,
n. 115 per gli ausiliari del magistrato. 
  14. Le parti sono tenute solidalmente  al  pagamento  del  compenso
dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al  giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 
  15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro,  ad
iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera  arbitrale,
sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  predeterminati,  scegliendolo
nell'albo di cui all'articolo 242. 
 
          Nota all'art. 241: 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30
          maggio 2002, n. 115, reca: "Testo unico delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia".