Art. 242. 
                Camera arbitrale e albo degli arbitri 
(artt.  150  e  151,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
                              554/1999) 
 
  1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la  formazione
e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige  il  codice  deontologico
degli arbitri camerali, e provvede agli  adempimenti  necessari  alla
costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella  ipotesi
di cui all'articolo 241, comma 15. 
  2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il  consiglio
arbitrale. 
  3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,  e'  nominato
dall'Autorita' fra soggetti dotati di  particolare  competenza  nella
materia dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  al
fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al  suo
interno l'Autorita'  sceglie  il  Presidente.  L'incarico  ha  durata
quinquennale  ed  e'  retribuito   nella   misura   determinata   dal
provvedimento  di  nomina  nei  limiti   delle   risorse   attribuite
all'Autorita' stessa. Il presidente e  i  consiglieri  sono  soggetti
alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9. 
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni  la  camera  arbitrale  si
avvale  di  una  struttura  di  segreteria  con   personale   fornito
dall'Autorita'. 
  5. La camera arbitrale cura annualmente  la  rilevazione  dei  dati
emergenti  dal  contenzioso  in  materia  di  lavori  pubblici  e  li
trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio. Per l'espletamento  della
propria  attivita'  la  Camera  arbitrale  puo'  richiedere  notizie,
chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso  in  materia  di
contratti pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono  disciplinate
le relative modalita' di acquisizione. 
  6. Possono essere  ammessi  all'albo  degli  arbitri  della  camera
arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) magistrati amministrativi,  magistrati  contabili  e  avvocati
dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo  i
rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e  magistrati  a
riposo; 
    b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali  abilitati  al
patrocinio avanti alle  magistrature  superiori  e  in  possesso  dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 
    c) tecnici in possesso del diploma  di  laurea  in  ingegneria  o
architettura, abilitati all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi; 
    d) professori universitari di ruolo nelle  materie  giuridiche  e
tecniche  e  dirigenti  generali  delle   pubbliche   amministrazioni
laureati  nelle  stesse  materie  con  particolare  competenza  nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
  7. La camera arbitrale cura  altresi'  la  tenuta  dell'elenco  dei
periti al fine  della  nomina  dei  consulenti  tecnici  nei  giudizi
arbitrali;  sono  ammessi  all'elenco  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti professionali previsti dal comma  6,  lettera  c),  nonche'
dottori   commercialisti   in   possesso   dei   medesimi   requisiti
professionali. 
  8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e  d),  nonche'
al comma 7 del  presente  articolo,  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' fissati in via generale dal  consiglio  arbitrale,  sono
rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri  e  nell'elenco  dei
periti  su  domanda   corredata   da   curriculum   e   da   adeguata
documentazione. 
  9.  L'appartenenza  all'albo  degli  arbitri   e   all'elenco   dei
consulenti ha durata triennale, e puo' essere  nuovamente  conseguita
decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il  periodo  di
appartenenza all'albo gli arbitri  non  possono  espletare  incarichi
professionali in favore delle parti dei  giudizi  arbitrali  da  essi
decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 
  10. Per le ipotesi  di  cui  all'art.  241,  comma  15,  la  camera
arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei  collegi
arbitrali;  sono  ammessi  all'elenco  i  funzionari  dell'Autorita',
nonche' i funzionari delle magistrature contabili  e  amministrative,
nonche' delle pubbliche  amministrazioni  operanti  nei  settori  dei
lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti  di
laurea  giuridica,  economica  ed  equipollenti  o  tecnica,   aventi
un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque  anni.  Gli
eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a  carico
dei  soggetti  interessati  all'iscrizione,  prevedendo  a  tal  fine
tariffe idonee  ad  assicurare  l'integrale  copertura  dei  suddetti
costi.