Art. 243 
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui  il  presidente
                 e' nominato dalla camera arbitrale 
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge  n.  80/2005;
art. 150,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
 decreto ministeriale n. 398/2000; art.1, co. 71, legge n. 266/2005) 
 
  1. Limitatamente ai giudizi  arbitrali  in  cui  il  presidente  e'
nominato dalla camera  arbitrale,  in  aggiunta  alle  norme  di  cui
all'art. 241, si applicano le seguenti regole. 
  2. La domanda di  arbitrato,  l'atto  di  resistenza  ed  eventuali
controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini  della
nomina del terzo arbitro. 
  3. Le parti determinano  la  sede  del  collegio  arbitrale,  anche
presso uno dei luoghi  in  cui  sono  situate  le  sezioni  regionali
dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna  indicazione  della  sede  del
collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti,  questa
deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 
  4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i
motivi previsti dall'art. 51 del codice di  procedura  civile,  anche
per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9. 
  5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla  camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base  alla  tariffa
allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. 
  6.  Contestualmente  alla  nomina  del  terzo  arbitro,  la  camera
arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita'  del  deposito
da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 
  7. Il presidente  del  collegio  arbitrale  nomina  il  segretario,
scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10. 
  8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia  e'
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla  camera  arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 
  9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli  onorari  e
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta. 
  10. Gli importi dei corrispettivi dovuti  per  la  decisione  delle
controversie sono direttamente versati all'Autorita'.