Art. 245. 
                         Strumenti di tutela 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2,
direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971;  art.  14,  decreto
legislativo n. 190/2002; art.  5,  co.  12-quater,  decreto-legge  n.
               35/2005, conv. nella legge n. 80/2005) 
 
  1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche' degli incarichi
e dei  concorsi  di  progettazione,  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture previsti  dal  presente  codice,  nonche'  i  provvedimenti
dell'Autorita', sono impugnabili, alternativamente, mediante  ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente o  mediante  ricorso
straordinario al Presidente  della  Repubblica.  Davanti  al  giudice
amministrativo si applica il rito di cui all'articolo  23-bis,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 
  2. Si applicano  i  rimedi  cautelari  di  cui  all'articolo  21  e
all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n.  205,  e  gli
strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della  legge  6
dicembre 1971, n. 1034. 
  3.  In  caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la previa notifica del ricorso e la  richiesta  di
misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto  legittimato  al  ricorso  puo'
proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie
che appaiono  indispensabili  durante  il  tempo  occorrente  per  la
proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare  di  cui
ai commi 8 e 9 del citato articolo 21. 
  4. L'istanza, previamente notificata  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 1, della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  si  propone  al
Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente  per  il
merito. Il  Presidente,  o  il  giudice  da  lui  delegato,  provvede
sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa  ogni  altra
formalita'. Le questioni di competenza di cui al presente comma  sono
rilevabili d'ufficio. 
  5. Il provvedimento negativo non  e'  impugnabile,  ma  la  domanda
cautelare puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito
ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre  1971,
n. 1034. 
  6.  L'efficacia  del  provvedimento  di  accoglimento  puo'  essere
subordinata alla prestazione di una adeguata  cauzione  per  i  danni
alle parti e ai terzi. Esso e' notificato dal richiedente alle  altre
parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non  superiore
a cinque giorni. Il  provvedimento  di  accoglimento  perde  comunque
effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima  emissione,
dopo di che restano efficaci  le  sole  misure  cautelari  che  siano
confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e  9,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento  non
e' appellabile, ma, fino  a  quando  conserva  efficacia,  e'  sempre
revocabile o modificabile senza formalita' dal Presidente,  d'ufficio
o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche' dal Collegio dopo
l'inizio del giudizio di merito. 
  7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la  pronuncia
in ordine alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6  dicembre
1971, n. 1034. 
  8. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in
grado  di  appello,  per  i  quali  le  istanze   cautelari   restano
disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre  1971,
n. 1034. 
 
          Note all'art. 245: 
              - Il testo degli articoli 21, 23-bis,  33  e  37  della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei  tribunali
          amministrativi), e' il seguente: 
              «Art. 21.  Il  ricorso  deve  essere  notificato  tanto
          all'organo  che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto   ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          sessanta giorni da quello in  cui  l'interessato  ne  abbia
          ricevuta la notifica,  o  ne  abbia  comunque  avuta  piena
          conoscenza, o, per gli atti di cui  non  sia  richiesta  la
          notifica individuale, dal giorno  in  cui  sia  scaduto  il
          termine della pubblicazione,  se  questa  sia  prevista  da
          disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo  di
          integrare le notifiche  con  le  ulteriori  notifiche  agli
          altri controinteressati, che siano ordinate  dal  tribunale
          amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
          pendenza  del  ricorso  tra  le  stesse   parti,   connessi
          all'oggetto del ricorso  stesso,  sono  impugnati  mediante
          proposizione di motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso
          l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  puo'  essere  proposta  con  istanza
          presentata al presidente e depositata presso la  segreteria
          della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa  notifica
          all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
          con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio]. 
              Il ricorso, con la prova delle  avvenute  notifiche,  e
          con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso  del
          ricorrente, deve essere  depositato  nella  segreteria  del
          tribunale amministrativo  regionale,  entro  trenta  giorni
          dall'ultima  notifica.  Nel  termine  stesso  deve   essere
          depositata  copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
          depositata  con  il  ricorso,  ovvero  ove   notificato   o
          comunicato  al  ricorrente,  e  dei  documenti  di  cui  il
          ricorrente intenda avvalersi in giudizio. 
              La mancata produzione  della  copia  del  provvedimento
          impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
          implica decadenza. 
              L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
          del  termine  di  deposito  del  ricorso,   deve   produrre
          l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli  atti  e  i
          documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli
          in esso citati,  e  quelli  che  l'amministrazione  ritiene
          utili al giudizio. 
              Dell'avvenuta produzione del  provvedimento  impugnato,
          nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali  l'atto
          e' stato  emanato,  deve  darsi  comunicazione  alle  parti
          costituite. 
              Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento,  il
          presidente, ovvero un magistrato da lui  delegato,  ordina,
          anche su istanza di parte, l'esibizione degli  atti  e  dei
          documenti nel termine e nei modi opportuni. 
              Analogo provvedimento il Presidente  ha  il  potere  di
          adottare    nei    confronti    di     soggetti     diversi
          dall'amministrazione intimata per atti e documenti  di  cui
          ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni  caso,
          qualora l'esibizione importi una spesa,  essa  deve  essere
          anticipata  dalla  parte  che  ha  proposto   istanza   per
          l'acquisizione dei documenti. 
              Se il ricorrente,  allegando  un  pregiudizio  grave  e
          irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
          ovvero  dal  comportamento   inerte   dell'amministrazione,
          durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
          ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari,  compresa
          l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo  le
          circostanze, piu' idonee ad assicurare  interinalmente  gli
          effetti  della  decisione   sul   ricorso,   il   tribunale
          amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza  con
          ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel  caso  in  cui
          dall'esecuzione  del   provvedimento   cautelare   derivino
          effetti  irreversibili  il  giudice   amministrativo   puo'
          altresi' disporre la prestazione  di  una  cauzione,  anche
          mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o  il
          diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
          della  misura  cautelare  non  puo'  essere  subordinata  a
          cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
          essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
          integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di  primario
          rilievo costituzionale.  L'ordinanza  cautelare  motiva  in
          ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
          i profili  che,  ad  un  sommario  esame,  inducono  a  una
          ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I  difensori
          delle parti sono sentiti in camera  di  consiglio,  ove  ne
          facciano richiesta. 
              Prima della trattazione  della  domanda  cautelare,  in
          caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
          neppure  la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
          consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
          cautelare  o   con   separata   istanza   notificata   alle
          controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
          amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
          assegnato, di disporre  misure  cautelari  provvisorie.  Il
          presidente provvede con decreto motivato, anche in  assenza
          di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
          pronuncia  del  collegio,  cui   l'istanza   cautelare   e'
          sottoposta  nella  prima  camera  di  consiglio  utile.  Le
          predette  disposizioni  si  applicano  anche   dinanzi   al
          Consiglio di Stato, in caso di appello contro  un'ordinanza
          cautelare  e  in  caso  di  domanda  di  sospensione  della
          sentenza appellata. 
              In  sede  di  decisione  della  domanda  cautelare,  il
          tribunale   amministrativo    regionale,    accertata    la
          completezza del contraddittorio e dell'istruttoria  ed  ove
          ne ricorrano i presupposti,  sentite  sul  punto  le  parti
          costituite, puo' definire il giudizio nel  merito  a  norma
          dell'art. 26. Ove necessario, il  tribunale  amministrativo
          regionale  dispone  l'integrazione  del  contraddittorio  e
          fissa contestualmente la data della successiva  trattazione
          del ricorso a norma del comma undicesimo;  adotta,  ove  ne
          sia il caso, le misure cautelari interinali. 
              Con l'ordinanza che  rigetta  la  domanda  cautelare  o
          l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li  dichiara
          inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
          via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. 
              L'ordinanza del tribunale amministrativo  regionale  di
          accoglimento della richiesta cautelare  comporta  priorita'
          nella fissazione della data di trattazione del ricorso  nel
          merito. 
              La domanda  di  revoca  o  modificazione  delle  misure
          cautelari  concesse  e  la  riproposizione  della   domanda
          cautelare respinta sono ammissibili solo  se  motivate  con
          riferimento a fatti sopravvenuti. 
              Nel caso in cui l'amministrazione  non  abbia  prestato
          ottemperanza alle misure cautelari  concesse,  o  vi  abbia
          adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
          istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
          tribunale    amministrativo    regionale    le    opportune
          disposizioni   attuative.   Il   tribunale   amministrativo
          regionale  esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio   di
          ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
          numero 4), del testo unico delle  leggi  sul  Consiglio  di
          Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
          e  successive   modificazioni,   e   dispone   l'esecuzione
          dell'ordinanza cautelare indicandone le  modalita'  e,  ove
          occorra, il soggetto che deve provvedere. 
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.». 
              «Art. 23-bis. 1. Le disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo si applicano nei giudizi davanti  agli  organi  di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto: 
                a)  i   provvedimenti   relativi   a   procedure   di
          affidamento di incarichi di progettazione  e  di  attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse; 
                b)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          aggiudicazione,  affidamento   ed   esecuzione   di   opere
          pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i  bandi  di
          gara e gli atti  di  esclusione  dei  concorrenti,  nonche'
          quelli  relativi  alle  procedure  di  occupazione   e   di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          aggiudicazione,  affidamento  ed  esecuzione   di   servizi
          pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di  gara  e  gli
          atti di esclusione dei concorrenti; 
                d)   i   provvedimenti   adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti; 
                e)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni ai sensi dell'art.  22  della  legge  8  giugno
          1990, n. 142; 
                f)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
                g) i provvedimenti di scioglimento degli enti  locali
          e  quelli  connessi  concernenti   la   formazione   e   il
          funzionamento degli organi. 
              2. I termini processuali  previsti  sono  ridotti  alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso. 
              3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,  il
          tribunale amministrativo regionale chiamato a  pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che  il
          ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e  la
          sussistenza di un pregiudizio grave e  irreparabile,  fissa
          con ordinanza la data di discussione nel merito alla  prima
          udienza successiva al termine di trenta giorni  dalla  data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare da parte del tribunale amministrativo  regionale,
          ove il Consiglio di  Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo
          grado, la pronunzia di appello e'  trasmessa  al  tribunale
          amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza  di
          merito. In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta  giorni
          decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza  da  parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti. 
              4. Nel giudizio di cui al  comma  3  le  parti  possono
          depositare documenti entro il termine  di  quindici  giorni
          dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze  di  cui  al
          medesimo  comma  e  possono  depositare  memorie  entro   i
          successivi dieci giorni. 
              5. Con le ordinanze di cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso. 
              6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo  della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 
              7. Il termine per la proposizione dell'appello  avverso
          la  sentenza   del   tribunale   amministrativo   regionale
          pronunciata nei giudizi di cui al  comma  1  e'  di  trenta
          giorni dalla notificazione e  di  centoventi  giorni  dalla
          pubblicazione della sentenza. La parte  puo',  al  fine  di
          ottenere la  sospensione  dell'esecuzione  della  sentenza,
          proporre  appello  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla
          pubblicazione del dispositivo, con riserva dei  motivi,  da
          proporre entro trenta giorni dalla notificazione  ed  entro
          centoventi giorni dalla comunicazione  della  pubblicazione
          della sentenza. 
              8. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda  di
          sospensione della sentenza appellata.». 
              «Art. 33  (Le  sentenze  dei  tribunali  amministrativi
          regionali sono esecutive).  -  Il  ricorso  in  appello  al
          Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza
          impugnata. 
              Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza  di  parte,
          qualora dall'esecuzione della sentenza  possa  derivare  un
          danno grave e irreparabile, puo'  disporre,  con  ordinanza
          motivata emessa in camera di consiglio, che  la  esecuzione
          sia sospesa. 
              Sull'istanza  di  sospensione  il  Consiglio  di  Stato
          provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
          ricorso. I difensori delle parti devono essere  sentiti  in
          camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. 
              Per  l'esecuzione  delle  sentenze  non   sospese   dal
          Consiglio di Stato il  tribunale  amministrativo  regionale
          esercita i poteri inerenti al giudizio di  ottemperanza  al
          giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero  4),  del
          testo unico delle leggi sul Consiglio di  Stato,  approvato
          con regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1054,  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art. 37. I ricorsi diretti ad  ottenere  l'adempimento
          dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di  conformarsi,
          in  quanto  riguarda   il   caso   deciso,   al   giudicato
          dell'autorita'    giudiziaria    ordinaria,    che    abbia
          riconosciuto la lesione di un diritto  civile  o  politico,
          sono di competenza dei tribunali  amministrativi  regionali
          quando l'autorita' amministrativa  chiamata  a  conformarsi
          sia un ente che eserciti la  sua  attivita'  esclusivamente
          nei   limiti    della    circoscrizione    del    tribunale
          amministrativo regionale. 
              Resta  ferma,  negli  altri  casi,  la  competenza  del
          Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 
              Quando  i  ricorsi  siano  diretti   ad   ottenere   lo
          adempimento dell'obbligo dell'autorita'  amministrativa  di
          conformarsi  al  giudicato  degli   organi   di   giustizia
          amministrativa, la competenza e' del Consiglio di  Stato  o
          del  tribunale  amministrativo  regionale  territorialmente
          competente secondo l'organo che  ha  emesso  la  decisione,
          della cui esecuzione si tratta. 
              La competenza e' peraltro del tribunale  amministrativo
          regionale anche quando si tratti di decisione di  tribunale
          amministrativo regionale confermata dal Consiglio di  Stato
          in sede di appello.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 21  luglio
          2000,  n.  205,  (Disposizioni  in  materia  di   giustizia
          amministrativa), e' il seguente: 
              «4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente
          della Repubblica puo'  essere  concessa,  a  richiesta  del
          ricorrente, ove siano allegati danni gravi  e  irreparabili
          derivanti   dall'esecuzione   dell'atto,   la   sospensione
          dell'atto medesimo. La sospensione  e'  disposta  con  atto
          motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
          n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.».