Art. 213.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente  capo  stabilisce prescrizioni minime di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
possono    derivare,   dall'esposizione   alle   radiazioni   ottiche
artificiali  durante  il  lavoro  con  particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.