Art. 216.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o
calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere
esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le
radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale
per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN)
per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di
esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino
a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee
guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in
subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente
fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto
dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate
da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla
pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.