Art. 216.
      Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

  1.  Nell'ambito  della  valutazione  dei rischi di cui all'articolo
181,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando necessario, misura e/o
calcola  i  livelli  delle  radiazioni  ottiche  a cui possono essere
esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione  e/o  nel  calcolo  rispetta  le  norme della Commissione
elettrotecnica   internazionale   (IEC),   per   quanto  riguarda  le
radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale
per  l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN)
per  quanto  riguarda  le  radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di
esposizione  che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino
a  quando  non  saranno  disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione  europea,  il datore di lavoro adotta le specifiche linee
guida  individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente
per  la  prevenzione  degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in
subordine,  linee  guida  nazionali o internazionali scientificamente
fondate.  In  tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto
dei  dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate
da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
    a)  il  livello,  la  gamma  di  lunghezze  d'onda  e  la  durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
    b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
    c)   qualsiasi   effetto  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori   appartenenti   a  gruppi  particolarmente  sensibili  al
rischio;
    d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori  risultante  dalle  interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
    e)  qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
    f)  l'esistenza  di attrezzature di lavoro alternative progettate
per   ridurre  i  livelli  di  esposizione  alle  radiazioni  ottiche
artificiali;
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
    h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
    i)  sorgenti  multiple  di  esposizione  alle  radiazioni ottiche
artificiali;
    l)  una  classificazione  dei  laser stabilita conformemente alla
pertinente  norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che  possono  arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
    m)  le  informazioni  fornite  dai  fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni  ottiche  e  delle  relative  attrezzature  di  lavoro  in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
  3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.