Art. 227
       Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

1.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le scuole sottufficiali si
svolgono  in  base  a  quanto  stabilito dalle disposizioni di cui al
libro  IV,  titolo  III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo
III, capo I del regolamento.
2.  L'ammissione  degli  allievi  presso  le  scuole sottufficiali si
effettua  ai  sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo
II, capi I, IV e V del presente codice.