Art. 228
                         Scuole carabinieri

1.  Le  scuole  carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi
l'accesso   al   ruolo   appuntati   e  carabinieri  ai  sensi  delle
disposizioni  contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente
codice.
2.  I  corsi  di  studio  seguiti  presso  le scuole carabinieri sono
definiti  con  determinazione  del  Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3.  L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai
sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII
del presente codice.