Art. 229
              Scuola allievi operai delle Forze armate

1.  Presso  gli  stabilimenti  e  le officine militari possono essere
istituite,  con  decreto  del  Ministro per la difesa, scuole allievi
operai  per  la  formazione  professionale  di operai occorrenti alle
Forze  armate.  Con  lo  stesso  decreto  istitutivo  sono, altresi',
stabiliti  l'ordinamento  delle scuole, la durata dei corsi, le prove
di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito
il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, i programmi dei
corsi.
2.  Le  scuole  allievi  operai  svolgono  corsi  annuali, biennali e
triennali.  Presso  le  stesse scuole possono essere svolti corsi per
l'addestramento,    la   qualificazione   e   l'aggiornamento   degli
apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in
servizio  presso  lo  stabilimento  od officina. Agli insegnamenti si
provvede  con  personale  militare  e civile dipendente dal Ministero
della   difesa.   Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate  a  un
sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva
in servizio presso lo stabilimento o l'officina.