Art. 311 
 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di  servizio
di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della  Marina
militare e  dell'Aeronautica  militare  e  al  personale  civile  del
Ministero della difesa, nonche' al personale di Forze armate  estere,
in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I. 
2. Il presente capo si applica altresi', in caso  di  concessione  di
alloggi di  servizio  di  cui  al  comma  1  da  parte  dell'Esercito
italiano, della  Marina  militare  o  dell'Aeronautica  militare,  al
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito  interforze
difesa.