Art. 312 
 
                         Competenze generali 
 
1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la
determinazione degli incarichi che  consentono  l'assegnazione  degli
alloggi di  servizio.  Gli  Stati  maggiori  di  Forza  armata  e  il
Segretario  generale  della  difesa  determinano  gli  elenchi  degli
incarichi concernenti i destinatari degli alloggi  di  servizio,  nel
presente  titolo  denominati  "elenchi  degli  incarichi",   con   le
modalita' di cui all'articolo 343. 
2. I comandi militari, ovvero gli  organismi  designati  dagli  Stati
maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e  per
la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la  costituzione  o
la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e  del
demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione. 
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per  ogni  immobile
la classifica, il codice, la localita',  l'indirizzo,  la  superficie
abitabile  e  convenzionale,  la  categoria  catastale,   l'anno   di
costruzione.  La  comunicazione  e'  corredata  dalla  certificazione
dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e  del
demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia  e  delle
finanze.