Art. 313 
 
                  Categorie di alloggi di servizio 
 
1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa
e sono classificati nelle seguenti categorie: 
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari  e  custodi  (ASGC):
per il personale militare e civile al quale  sia  affidata,  in  modo
continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto  in  cui  sia
compreso l'alloggio; per il personale  militare  e  civile  al  quale
siano affidate, in modo continuativo, mansioni  di  consegnatario  di
deposito o magazzino isolato e che alloggi sul  posto.  Rientrano  in
tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di  funzionalita'  e
di  sicurezza,  siano  ubicati  all'esterno  degli  edifici  e  degli
impianti; 
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di
rappresentanza (ASIR): per i titolari  di  incarichi  che  comportino
obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni; 
c)  alloggi  di  servizio  connessi  con  l'incarico  (ASI):  per  il
personale  al  quale  siano  affidati  incarichi  che  richiedano  la
costante  presenza  del  titolare  nella  sede  di  servizio  per  il
soddisfacimento delle  esigenze  di  funzionalita'  e  sicurezza  del
servizio medesimo; 
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei
militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di  famiglia
che  presti  servizio  nel  presidio  ovvero   nella   circoscrizione
alloggiativa    o    nell'ambito    dell'organizzazione    periferica
territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in  cui
sia ubicato l'alloggio; 
e) alloggi di servizio  per  le  esigenze  logistiche  del  personale
militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); 
f) alloggi di servizio  per  le  esigenze  logistiche  del  personale
militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI); 
g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito  delle  infrastrutture
militari,  per  ufficiali,  sottufficiali  e  volontari  in  servizio
permanente destinati nella sede (ASC):  per  il  personale  militare,
celibe  o  coniugato  senza  famiglia  al  seguito,  nei  quali  ogni
interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno. 
2.  Ai  fini  del  presente  capo,  per  presidio   si   intende   la
circoscrizione  o  le  circoscrizioni   alloggiative   corrispondenti
all'organizzazione territoriale delle Forze  armate,  determinate  in
relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello
Stato maggiore di Forza armata.