Art. 314 
 
               Destinazione degli alloggi di servizio 
 
1. I competenti comandi determinano  la  destinazione  degli  alloggi
disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI
e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive  che
tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali. 
2. Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti,
installazioni e compendi militari, possono destinare  alla  categoria
ASI determinati alloggi per il personale che  presti  servizio  nelle
infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli  elenchi  degli
incarichi. 
3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la  destinazione
degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli
organi centrali interforze e  di  Forza  armata,  e'  effettuata  dal
Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata
ai comandi competenti. 
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata
del  mandato,  il  Ministro  puo'  fruire  di  alloggio  di  servizio
dell'Amministrazione della difesa. In caso  di  motivata  necessita',
sempre ed esclusivamente  per  motivi  di  sicurezza  e  per  periodi
determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire  di
alloggi di servizio.