Art. 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene: a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante; b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo; c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonche' delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali; d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalita' di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalita' di calcolo in base alle quali e' stato definito detto ammontare; e) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte; g) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione; h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte; i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte; l) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonche' il termine per la presentazione delle offerte; m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del codice; n) il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del codice; o) i requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3; p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi dell'articolo 266, comma 5, l'eventuale suddivisione dei criteri di cui all'articolo 266, comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonche' le eventuali soglie ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice; q) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facolta' di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta; r) il nominativo del responsabile del procedimento. 2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3). 3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica: a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero e' compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4; b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero e' compreso tra venti e quaranta.
Note all'art. 264 - Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O., e' il seguente: “Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione) - 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.”. - Il testo dell'art. 92 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' il seguente: “Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).”. - Il testo dell'articolo 111 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 111 (Garanzie che devono prestare i progettisti) - 1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilita'.” - Il testo dell'articolo 90, comma 8 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.” - Il testo dell'articolo 83, comma 2 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.” - Il testo dell'articolo 62, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 62 (Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella) - 1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.”