Art. 265 
 
               Numero massimo di candidati da invitare 
 
            (art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di  gara
e nel dialogo competitivo, nel caso di in cui la stazione  appaltante
si avvale della facolta' di cui all'articolo 62, comma 1, del codice,
qualora il numero dei candidati  in  possesso  dei  requisiti  minimi
previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato
nel bando stesso, la scelta dei soggetti  da  invitare  a  presentare
offerta viene effettuata per una meta' arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all'allegato  L  e  per  i  restanti  tramite
sorteggio pubblico. 
    2. La scelta  degli  offerenti  da  invitare  avviene  in  seduta
pubblica, con data indicata nel bando  di  gara,  limitatamente  alla
fase di verifica della documentazione e delle  dichiarazioni  di  cui
all'articolo 266, comma 1, lettere  a1),  a2)  e  a3),  e  in  seduta
riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui  all'allegato
L. 
    3. La stazione appaltante  nei  successivi  cinque  giorni  dalla
conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a
ciascuno dei soggetti  concorrenti  l'esito  della  selezione  ed  il
punteggio riportato. 
 
              Note all'art. 265 
              - Per il testo dell'articolo 62, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art.264.