Art. 192. La concessione degli aumenti sessennali del decimo sullo stipendio s'intende soppressa con effetto dalla data in cui per il personale appartenente alle singole amministrazioni dello Stato furono attuati i ruoli aperti. Gli aumenti di stipendio e di paga derivanti dall'applicazione del presente decreto non sono valutati per la liquidazione degli assegni di quiescenza, diretti e di riversibilita', al personale che cessa dal servizio con decorrenza anteriore al 2 gennaio 1924, ne' per la determinazione delle indennita' al personale che venga esonerato dal servizio, giusta il Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni. Gli stipendi e le paghe assegnate a norma del presente decreto non hanno effetto sulla determinazione delle indennita' coloniali di qualsiasi natura. Per i personali non compresi nelle tabelle di cui agli allegati II, IV e VII, e che siano da esonerare a norma del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni, il trattamento economico da corrispondersi dal 1° dicembre 1923 fino alla data dell'esonero, rimane regolato dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del presente decreto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.