Art. 192. 
 
 
  La concessione degli aumenti sessennali del decimo sullo  stipendio
s'intende soppressa con effetto dalla data in cui  per  il  personale
appartenente alle singole amministrazioni dello Stato furono  attuati
i ruoli aperti. 
 
  Gli aumenti di stipendio e di paga derivanti dall'applicazione  del
presente decreto non sono valutati per la liquidazione degli  assegni
di quiescenza, diretti e di riversibilita', al  personale  che  cessa
dal servizio con decorrenza anteriore al 2 gennaio 1924, ne'  per  la
determinazione delle indennita' al personale che venga esonerato  dal
servizio,  giusta  il  Regio  decreto  25  gennaio  1923,  n.  87,  e
successive modificazioni ed estensioni. 
 
  Gli stipendi e le paghe assegnate a norma del presente decreto  non
hanno effetto sulla  determinazione  delle  indennita'  coloniali  di
qualsiasi natura. 
 
  Per i personali non compresi nelle tabelle di cui agli allegati II,
IV e VII, e che siano da esonerare  a  norma  del  Regio  decreto  25
gennaio 1923, n. 87, e successive  modificazioni  ed  estensioni,  il
trattamento economico da corrispondersi dal  1°  dicembre  1923  fino
alla data dell'esonero, rimane regolato dalle disposizioni in  vigore
prima della pubblicazione del presente decreto. 
 
------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 8  maggio  1924,  n.  843,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.