Art. 198. Rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo al passaggio del personale da uno ad altro ruolo. Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo medesimo e che provengono dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con non meno di dodici anni di effettivo servizio alle armi, potranno ottenere il passaggio nei ruoli d'ordine delle rispettive amministrazioni, se riconosciuti idonei dal consiglio d' amministrazione. Gli agenti predetti sono collocati nel ruolo dopo quelli che superino l'esame di cui alla citata lettera dello stesso articolo 53.