Art. 198. 
 
 
  Rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 53 del Regio  decreto
30 settembre 1922, n. 1290, relativo al passaggio  del  personale  da
uno ad altro ruolo. 
 
  Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di  cui  alla
lettera b) dell'articolo medesimo e che provengono dai  sottufficiali
del Regio esercito, della Regia  marina  e  della  Regia  guardia  di
finanza con non meno di dodici anni di effettivo servizio alle  armi,
potranno ottenere il passaggio nei ruoli  d'ordine  delle  rispettive
amministrazioni,   se   riconosciuti   idonei   dal   consiglio    d'
amministrazione. 
 
  Gli agenti predetti  sono  collocati  nel  ruolo  dopo  quelli  che
superino l'esame di cui alla citata lettera dello stesso articolo 53.