Art. 205. 
 
 
  Il limite di eta' per il collocamento a riposo  del  personale  dei
presidenti, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti, nonche'  del  procuratore  generale
della Corte dei conti, e' fissato al compimento degli anni settanta.