Art. 206. Agli attuali presidenti e ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sara' corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del presente decreto, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al Regio decreto 12 novembre 1922, n. 1477, e delle indennita' di carica, e la pensione.