Art. 206. 
 
 
  Agli attuali presidenti e ai presidenti di sezione del Consiglio di
Stato e  della  Corte  dei  conti  sara'  corrisposto,  quando  siano
collocati a riposo e sino al  compimento  dei  settantatre  anni,  un
assegno personale pari alla differenza  fra  lo  stipendio  percepito
prima dell'attuazione del presente  decreto,  aumentato  dell'assegno
temporaneo mensile di cui al Regio decreto 12 novembre 1922, n. 1477,
e delle indennita' di carica, e la pensione.