Art. 209. 
 
 
  Al personale appartenente ad  istituzioni  mantenute  col  concorso
dello Stato  e  di  enti  locali,  compreso  nell'allegato  VIII,  si
applicano le disposizioni del presente decreto. 
 
  La maggiore spesa all'uopo occorrente e' ripartita fra i vari  enti
in proporzione del contributo da essi corrisposto.