Art. 211. Entro il 30 giugno 1925 sara' provveduto, mediante decreti Reali, sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, alla riduzione, per un numero di posti non inferiore, complessivamente, al cinque per cento, dei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al presente decreto, fatta eccezione di quelli indicati al primo comma del precedente art. 14, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di piu' spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra. Una successiva riduzione, non inferiore al cinque per cento dei posti stabiliti, sara', con le forme indicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.