Art. 211. 
 
 
  Entro il 30 giugno 1925 sara' provveduto, mediante  decreti  Reali,
sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto col  Ministro  delle
finanze, alla riduzione,  per  un  numero  di  posti  non  inferiore,
complessivamente, al  cinque  per  cento,  dei  ruoli  del  personale
risultanti  dagli  allegati  II  e  IV  al  presente  decreto,  fatta
eccezione di quelli indicati al primo comma del precedente  art.  14,
in  relazione   all'ulteriore   riordinamento   dei   servizi,   alla
riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di  piu'  spediti
metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e  di
stralcio dipendenti dalla guerra. 
 
  Una successiva riduzione, non inferiore al  cinque  per  cento  dei
posti stabiliti, sara', con le forme indicate, apportata nel triennio
seguente alla data predetta.